Responsabilità per la Custodia delle Strade: Differenze tra Vizi Intrinseci e Agenti Esterni

La responsabilità dell’ente pubblico per la manutenzione e la sicurezza delle strade è un tema ricorrente nei contenziosi legati agli incidenti stradali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione – la n. 33136 del 18 dicembre 2024 – ha fornito ulteriori chiarimenti sulle circostanze in cui un ente può essere ritenuto responsabile per i danni subiti dagli utenti della strada.

La giurisprudenza distingue tra due categorie di eventi. I primi sono quelli causati da vizi intrinseci della strada, ovvero difetti strutturali o conformazioni pericolose del manto stradale. In questi casi, la responsabilità dell’ente pubblico è di tipo oggettivo: esso è tenuto a garantire la corretta manutenzione e può essere chiamato a risarcire i danni anche in assenza di colpa diretta.

Diverso è il caso in cui il danno sia provocato da agenti esterni, come massi, animali, liquidi scivolosi o altri ostacoli non appartenenti alla struttura della strada. In queste circostanze, la responsabilità dell’ente non è automatica: è necessario dimostrare che vi sia stata una mancanza di vigilanza, un’omessa rimozione tempestiva o una carenza nelle misure preventive.

L’ordinanza della Cassazione ha chiarito che un ente pubblico può essere considerato responsabile per danni causati da un agente esterno solo se:

  • la conformazione della strada ha favorito l’intrusione dell’ostacolo;

  • non sono state adottate misure di vigilanza o manutenzione adeguate;

  • vi è stato un ritardo colpevole nell’individuazione o nella rimozione del pericolo.

Un esempio concreto può essere quello di un animale selvatico che provoca un incidente. Se la strada attraversa una zona in cui la presenza di animali è frequente e non vi sono barriere o segnaletica, l’ente potrebbe essere ritenuto responsabile per omessa prevenzione del rischio, pur trattandosi di un evento esterno.

Questa pronuncia della Corte ribadisce che la responsabilità dell’ente gestore della strada richiede la presenza di specifici presupposti. Affinché sia riconosciuto un risarcimento, l’utente deve dimostrare la prevedibilità dell’evento, la negligenza nell’attività di vigilanza e manutenzione, e l’assenza di un intervento tempestivo.

La decisione, pur confermando l’obbligo degli enti di garantire la sicurezza delle infrastrutture, delimita chiaramente i confini della responsabilità. Non ogni evento improvviso o imprevedibile può infatti dar luogo a un risarcimento automatico.

In sintesi, la responsabilità dell’ente pubblico per danni da incidenti stradali si configura:

  • automaticamente, in presenza di vizi intrinseci del manto stradale;

  • solo in presenza di colpa o negligenza, quando si tratta di agenti esterni.

Questa ordinanza rappresenta un punto di riferimento importante per la tutela degli utenti della strada, definendo un criterio più chiaro per valutare la responsabilità e sottolineando la necessità di un’attenta gestione e sorveglianza delle vie pubbliche.