Con l’ordinanza n. 2641 del 4 febbraio 2025, la Corte Suprema di Cassazione ha affrontato una delicata questione in materia di risarcimento del danno alla salute, concentrandosi sul caso in cui la vittima deceda prima della conclusione del giudizio per cause non direttamente riconducibili alla menomazione derivante dall’illecito.
La Suprema Corte ha chiarito che, in simili circostanze, il risarcimento spettante agli eredi, in quanto subentranti nei diritti patrimoniali del danneggiato (iure successionis), deve essere calcolato sulla base della durata effettiva della vita del soggetto danneggiato e non in base alla speranza di vita statistica.
Questa impostazione modifica sensibilmente i criteri di quantificazione del danno, riducendo il margine per interpretazioni estensive e allineando il risarcimento al reale periodo di sofferenza e invalidità patita.
Secondo la Corte, il metodo di liquidazione deve ispirarsi al principio di proporzionalità: si parte dalla somma che la vittima avrebbe potuto ottenere se fosse rimasta in vita fino alla conclusione del processo (calcolata tenendo conto dell’età e della percentuale di invalidità permanente), ma si applica una riduzione proporzionale in funzione degli anni di vita effettivamente vissuti dopo il danno.
A supporto della quantificazione equitativa, la Cassazione ha ribadito la validità delle tabelle romane come parametro di riferimento consolidato nella liquidazione del danno biologico e morale.
L’ordinanza n. 2641/2025 ha implicazioni pratiche rilevanti:
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Gli eredi non possono ottenere un risarcimento pieno basato sulla vita teorica residua del danneggiato, ma solo sulla base della vita effettivamente vissuta;
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Il risarcimento deve riflettere la reale durata della sofferenza e della condizione invalidante;
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Si evita una locupletazione indebita, mantenendo il risarcimento nell’ambito della compensazione e non dell’arricchimento.
La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato, già espresso in tema di danno biologico terminale, dove il risarcimento è parametrato al tempo effettivo di sopravvivenza del danneggiato. La novità introdotta dall’ordinanza è l’estensione di questo principio anche ai casi in cui il decesso non è legato causalmente all’evento lesivo, ma si verifica per altre cause nel corso del procedimento.
In conclusione, la Cassazione fornisce un criterio oggettivo e proporzionato per la liquidazione del danno alla salute in caso di morte sopravvenuta, rafforzando la coerenza giurisprudenziale e tutelando gli interessi in gioco attraverso un principio di equità compensativa. La pronuncia si pone come punto di riferimento per giudici e operatori del diritto nella valutazione dei danni risarcibili iure successionis, confermando l’importanza di un approccio misurato e conforme alla realtà del caso concreto.